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O.C.C. di Siena

 

OCC

Ordine dei Dottori Commerialisti e degli Esperti Contabili di Siena

  Il Ministero della Giustizia, in data 3 febbraio 2016, ha disposto l'iscrizione dell’Organismo al numero progressivo 21, nella sezione A del Registro ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.

 

Consiglio Direttivo

 

Anna Molinaro            Referente

Marco Camerini

Micaela Marcelli

Claudio Sbarbucci

Antonella Tomei

 

 brochure

  

   REGOLAMENTO O.C.C. DI SIENA

REGOLAMENTO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEINDEBITAMENTO COSTITUITO PRESSO L’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI SIENA APPROVATO IN DATA 15/06/2023

 

 

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA INDEBITAMENTO

 

COS'E'

I soggetti in perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte (pagamenti da effettuare) ed il patrimonio liquidabile, con impossibilità di far fronte ai propri impegni, possono accedere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

 

NORMATIVA

 Codice della Crisi d’Impresa, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e modifiche seguenti, artt. da 65 a73 (ristrutturazione debiti del consumatore), da 74 a 83 (concordato minore), da 268 a 277 (liquidazione controllata del sovraindebitato) e da 278 a 283 (esdebitazione)

 

CHI PUO' RICHIEDERLA

Le procedure si rivolgono ai debitori non soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale (piccoli imprenditori, professionisti, imprese minori, privati consumatori in genere, ecc.) quale disciplinato dal Codice della Crisi d’Impresa.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 121 del Codice della Crisi sono soggetti a liquidazione giudiziale gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, salvo che possano dimostrare il possesso congiunto dei seguenti requisiti (cioè basta non soddisfare uno dei tre requisiti per essere soggetto a liquidazione giudiziale):

-    - avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell’attività, se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000 (cioè: basta superare il limite in uno dei tre anni per essere soggetto a fallimento);

-    - avere realizzato, nei medesimi esercizi, ricavi lordi per un ammontare complessivo non superiore ad euro 200.000 (basta superare il limite in uno dei tre anni per essere soggetto a fallimento);

-     - avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000.

O.C.C. Istanza per deposito

Elenco documentazione istanza O.C.C.

 

DOVE

Presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena

Piazza Matteotti n. 30 – SIENA

Sito web: http://www.odcec.siena.it/

Informazioni telefoniche: 0577/284401

Indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Orario di apertura della segreteria: da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00

                                                            martedì e mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 17:30

 

A QUALI PROCEDURE POSSO ACCEDERE

 Le imprese minori in continuità possono accedere al concordato minore, con il quale può essere presentato un piano ai creditori, con la possibilità di prevedere anche la soddisfazione parziale dei crediti.

I privati (in qualità di consumatori, cioè chi è gravato da debiti non derivanti da attività di impresa o professione), possono accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, anche in questo caso presentando un piano ai creditori, con la possibilità di prevedere anche la soddisfazione parziale dei crediti.

Nel caso in cui non vi fossero le condizioni per accedere alle procedure descritte, è possibile accedere alla liquidazione controllata del patrimonio, che prevede la vendita di tutti i beni di proprietà e l’eventuale esdebitazione.

 

COS’E’ L’ESDEBTAZIONE

 L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta (per i creditori) la inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura.

Al fine di ottenere l’esdebitazione è necessario soddisfare le seguenti fattispecie (elencate all’art. 280  D.Lgs 14/2019):

a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attivita' d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se e' in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'e' stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;

b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;

e) non abbia gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

 

COME SI SVOLGE

Il debitore presenta istanza all’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento per la nomina di un Professionista abilitato (Gestore), che cura presso il competente Tribunale il deposito della domanda di apertura della procedura.

E’ importante che il debitore depositi la documentazione richiesta nella modulistica (e quella eventualmente richiesta dal gestore), al fine di poter istruire la domanda.

Il debitore può proporre la ristrutturazione dei propri debiti e la soddisfazione dei creditori in qualsiasi modo, anche con l'eventuale cessione di propri crediti futuri.

Il procedimento ha connotazioni diverse a seconda della procedura scelta. 

Al termine della procedura, il debitore potrà chiedere l’esdebitazione, la cui domanda sarà valutata dal Tribunale previa verifica della sussistenza delle condizioni per accedervi.

 

COSTI

 Per l’attività dell’organismo è previsto un compenso che sarà determinato in base ai parametri previsti dal D.M. 202/2014.

Per la determinazione della spesa il debitore dovrà depositare apposita istanza reperibile su questo sito e pagare i diritti di segreteria.

O.C.C. Istanza per deposito

Elenco documentazione istanza O.C.C.

        Tariffario dei compensi dell'O.C.C. di Siena

 

 

ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI

Gli Iscritti all’Albo interessati e in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di riferimento, possono inviare la propria richiesta di iscrizione quale “Gestore della Crisi” per l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell’Ordine di Siena, compilando l’apposita domanda e inviandola all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

doc  Domanda di iscrizione nell’Elenco dei Gestori

        Elenco Gestori O.C.C. di Siena

 

 

COMMISSIONE DI STUDIO PROCEDURE CONCORSUALI
SOTTOCOMMISSIONE OCC

 

Documenti e adempimenti strumentali allo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi da indebitamento.

 Gli iscritti interessati potranno fare richiesta del documento - a mezzo e-mail - alla segreteria dell'Ordine.

Contatti

 Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Siena

 Piazza Matteotti n. 30 - piano 2° – 53100 Siena (SI)
Orario apertura: Mattina (lun-ven)  09:00-13:00/Pomeriggio (solo mar e mer) 14:30-17:30
Telefono: 0577 284401
Fax: 0577 058057
Email: segreteria@odcec.siena.it
PEC: segreteria@commercialistisiena.it 

Codice Fiscale: 92048230525