PagoPA è un'iniziativa che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione.
PagoPA è un ecosistema di regole, standard e strumenti definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale e accettati dalla Pubblica Amministrazione, dalle Banche, Poste ed altri istituti di pagamento (Prestato di servizi di pagamento - PSP) aderenti all'iniziativa.
PagoPA garantisce a privati e aziende:
- Sicurezza e affidabilità nei pagamenti;
- Semplicità e flessibilità nella scelta delle modalità di pagamento;
- Trasparenza nei costi di commissione.
PagoPA garantisce alle pubbliche amministrazioni:
- Certezza e automazione nella riscossione degli incassi;
- Riduzione dei costi e standardizzazione dei processi interni;
- Semplificazione e digitalizzazione dei servizi.
PagoPA è stato realizzato da AgID in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012.
AgID ha predisposto le Linee guida che definiscono regole e modalità di effettuazione dei pagamenti elettronici e ha realizzato inoltre l'infrastruttura tecnocologica Nodo dei Pagamenti-SPC, che assicura l'interoperabilità fra gli attori coinvolti nel sistema.
CODICE ENTE ODCEC SIENA: CBLKC
Ordine dei Dottori Commerialisti e degli Esperti Contabili di Siena
Il Ministero della Giustizia, in data 3 febbraio 2016, ha disposto l'iscrizione dell’Organismo al numero progressivo 21, nella sezione A del Registro ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.
Consiglio Direttivo
Anna Molinaro Referente
Marco Camerini
Micaela Marcelli
Claudio Sbarbucci
Antonella Tomei
REGOLAMENTO O.C.C. DI SIENA
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA INDEBITAMENTO
COS'E'
I soggetti in perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte (pagamenti da effettuare) ed il patrimonio liquidabile, con impossibilità di far fronte ai propri impegni, possono accedere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
NORMATIVA
Codice della Crisi d’Impresa, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e modifiche seguenti, artt. da 65 a73 (ristrutturazione debiti del consumatore), da 74 a 83 (concordato minore), da 268 a 277 (liquidazione controllata del sovraindebitato) e da 278 a 283 (esdebitazione)
CHI PUO' RICHIEDERLA
Le procedure si rivolgono ai debitori non soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale (piccoli imprenditori, professionisti, imprese minori, privati consumatori in genere, ecc.) quale disciplinato dal Codice della Crisi d’Impresa.
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 121 del Codice della Crisi sono soggetti a liquidazione giudiziale gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, salvo che possano dimostrare il possesso congiunto dei seguenti requisiti (cioè basta non soddisfare uno dei tre requisiti per essere soggetto a liquidazione giudiziale):
- - avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell’attività, se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000 (cioè: basta superare il limite in uno dei tre anni per essere soggetto a fallimento);
- - avere realizzato, nei medesimi esercizi, ricavi lordi per un ammontare complessivo non superiore ad euro 200.000 (basta superare il limite in uno dei tre anni per essere soggetto a fallimento);
- - avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000.
Elenco documentazione istanza O.C.C.
Tariffario dei compensi dell'O.C.C. di Siena
DOVE
Presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena
Piazza Matteotti n. 30 – SIENA
Sito web: http://www.odcec.siena.it/
Informazioni telefoniche: 0577/284401
Indirizzo e-mail:
PEC:
Orario di apertura della segreteria: da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
martedì e mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 17:30
A QUALI PROCEDURE POSSO ACCEDERE
Le imprese minori in continuità possono accedere al concordato minore, con il quale può essere presentato un piano ai creditori, con la possibilità di prevedere anche la soddisfazione parziale dei crediti.
I privati (in qualità di consumatori, cioè chi è gravato da debiti non derivanti da attività di impresa o professione), possono accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, anche in questo caso presentando un piano ai creditori, con la possibilità di prevedere anche la soddisfazione parziale dei crediti.
Nel caso in cui non vi fossero le condizioni per accedere alle procedure descritte, è possibile accedere alla liquidazione controllata del patrimonio, che prevede la vendita di tutti i beni di proprietà e l’eventuale esdebitazione.
COS’E’ L’ESDEBTAZIONE
L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta (per i creditori) la inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura.
Al fine di ottenere l’esdebitazione è necessario soddisfare le seguenti fattispecie (elencate all’art. 280 D.Lgs 14/2019):
a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attivita' d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se e' in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'e' stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;
b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
e) non abbia gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte.
COME SI SVOLGE
Il debitore presenta istanza all’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento per la nomina di un Professionista abilitato (Gestore), che cura presso il competente Tribunale il deposito della domanda di apertura della procedura.
E’ importante che il debitore depositi la documentazione richiesta nella modulistica (e quella eventualmente richiesta dal gestore), al fine di poter istruire la domanda.
Il debitore può proporre la ristrutturazione dei propri debiti e la soddisfazione dei creditori in qualsiasi modo, anche con l'eventuale cessione di propri crediti futuri.
Il procedimento ha connotazioni diverse a seconda della procedura scelta.
Al termine della procedura, il debitore potrà chiedere l’esdebitazione, la cui domanda sarà valutata dal Tribunale previa verifica della sussistenza delle condizioni per accedervi.
COSTI
Per l’attività dell’organismo è previsto un compenso che sarà determinato in base ai parametri previsti dal D.M. 202/2014.
Per la determinazione della spesa il debitore dovrà depositare apposita istanza reperibile su questo sito e pagare i diritti di segreteria.
Elenco documentazione istanza O.C.C.
Tariffario dei compensi dell'O.C.C. di Siena
ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI
Gli Iscritti all’Albo interessati e in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di riferimento, possono inviare la propria richiesta di iscrizione quale “Gestore della Crisi” per l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell’Ordine di Siena, compilando l’apposita domanda e inviandola all’indirizzo
Domanda di iscrizione nell’Elenco dei Gestori
Elenco Gestori O.C.C. di Siena
COMMISSIONE DI STUDIO PROCEDURE CONCORSUALI
SOTTOCOMMISSIONE OCC
Documenti e adempimenti strumentali allo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi da indebitamento.
Gli iscritti interessati potranno fare richiesta del documento - a mezzo e-mail - alla segreteria dell'Ordine.